Manutenzione caldaiaOgni quanto va eseguita la manutenzione della caldaia di casa? Forse non lo sapete ma dal mese di luglio di quest’anno le cose sono cambiate. Con l’entrata in vigore del DPR 74/2013 la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è più annuale ma deve essere effettuata “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente”. Nel caso in cui l’impresa installatrice non fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, “le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.

Riassumendo, con il nuovo DPR 74/2013 la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi), per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL e ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore, o in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, si seguono i consigli del manutentore senza alcun obbligo di legge.

Il consiglio comunque è come sempre, quello di far eseguire gli opportuni controlli al minimo problema o malfunzionamento. Ne va della vostra vita e di quella degli altri e

N.B. Il Decreto 74/2013 è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005, ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR.
 
Queste regioni, quindi dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).